Tutti gli automobilisti sanno che guidare su strada, in particolare in strade extraurbane o autostrade, aumenta il rischio di incappare in un autovelox. I dispositivi agiscono da deterrente, costringendo chi si trova al volante a mantenersi entro i limiti di velocità consentiti.
Attenzione però, perché deve esserci una distanza minima di un chilometro tra il cartello di preavviso del dispositivo e il rilevatore di velocità. Ciò è sancito per legge.
In un momento delicato come questo, in cui è ben accesa la questione approvazione e omologazione degli autovelox, si aggiunge un altro elemento da valutare in caso di multa: la distanza tra cartello e dispositivo di rivelazione di velocità deve essere di almeno un chilometro.
Nella sentenza n. 31665/2025 la Corte di Cassazione fa chiarezza sulla questione. In caso di dispositivo fisso e mancata presenza di intersezioni nel tratto di strada tra segnaletica e autovelox, chi si trova alla guida deve essere avvisato un chilometro prima, così da avere il tempo di rallentare.
E se prima dell'autovelox ci sono due segnali, ma l'ultimo è troppo vicino al dispositivo? Se non ci sono incroci, non è possibile contestare, perché il secondo cartello viene considerato una ripetizione del primo e si mantiene la regola del chilometro. Al contrario, se tra i due cartelli si trova un'intersezione, la validità del primo segnale decade e l'avviso deve essere ripetuto. In questo caso vale eccome la regola del chilometro anche per il secondo cartello e, nel caso in cui non venga rispettata, allora si può contestare la multa.
Nella vicenda esaminata dalla Cassazione, un automobilista aveva presentato ricorso in appello e vinto perché l'autovelox era sistemato a una distanza inferiore di un chilometro. I giudici della Suprema Corte hanno tuttavia dato ragione al Comune e annullato la sentenza pro-automobilista, in quanto il giudice non aveva verificato se tra il primo e il secondo cartello si trovavano incroci oppure no.

